Vigilanza scuole e centri estivi

Il Servizio igiene pubblica effettua la vigilanza nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, ad eccezione delle università. La programmazione è annuale e suddivisa in quattro ambiti distinti:

  • servizi educativi per la prima infanzia (asili nido), attuata con la partecipazione alle Commissioni Tecniche Distrettuali per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi 0-3 anni gestiti da soggetti privati di cui agli artt. 15, 22 23 della Legge Regionale n. 19/2016;
  • scuola per l’infanzia e scuola primaria
  • scuola secondaria di primo e secondo grado che viene effettuata congiuntamente al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
  • soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e centri estivi, è svolta da dedicata Commissione nominata dai Comuni in forma singola o associata che esercitano per legge le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore dei bambini, adolescenti e neo maggiorenni. Il Servizio Igiene Pubblica partecipa alla vigilanza designando referenti delegati.

Nel dettaglio tutte le attività di vigilanza sopra elencate sono condotte tramite specifiche check list con le quali viene valutate la rispondenza delle strutture alla documentazione acquisita dal Servizio e verificati:

  • il numero di alunni e di personale scolastico dichiarato rispetto le superfici disponibili;
  • i requisiti di aereazione, d’illuminazione e di sicurezza dei locali e degli impianti previste dalla normativa di riferimento;
  • le condizioni igieniche generali con particolare riferimento alla pulizia delle aule, dei servizi igienici, degli arredi, della biancheria, ecc.;
  • le modalità di produzione e somministrazioni dei pasti;
  • la sicurezza e vivibilità degli spazi esterni (porticati, patii, giardini, parchi, giochi, ecc.)

 

Qualora sia accertato che nell’attività non siano rispettati i requisiti igienico sanitari previsti, l’esito dei controlli viene comunicato all’autorità competente affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti nei confronti dell’esercente volti a rimuovere le situazioni irregolari.

Normativa di riferimento

  • Legge n. 23 del 11/01/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”;
  • Decreto del Ministero dell’interno del 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;
  • Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
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