L’operatore del settore alimentare (OSA) che intende produrre e/o somministrare alimenti senza glutine, ai sensi della determina della Regione Emilia-Romagna n. 3642/2018, deve ottemperare ai seguenti adempimenti:

  1.  Notifica o comunicazione per variazione produttiva prima dell’inizio dell’attività (ai sensi dell’art. 6 del Reg. Ce 852/2004: la preparazione estemporanea e occasionale, su richiesta del cliente, di piatti senza glutine non rientra nell’ambito di applicazione delle linee guida. Le  mense della ristorazione collettiva (mense scolastiche, ospedaliere, socioassistenziali e aziendali) che, in base alla L.123/2005, devono poter fornire pasti senza glutine, non hanno la necessità di effettuare notifica aggiuntiva.
  2. Formazione obbligatoria specifica sulla celiachia: il personale addetto sia adeguatamente formato al fine di garantire all’utenza un pasto sicuro e senza glutine
  3. Hazard Critical Control Points – HACCP: è necessario inserire nel proprio Piano di autocontrollo, oltre alla linea produttiva destinata a consumatori tradizionali, la specifica linea produttiva degli alimenti privi di glutine.

Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2026, 10:55